Art. 3
Abrogazioni
In vigore dal 14 feb 1999
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 10-bis e 10-ter dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-09;433#art-3