Art. 5

Pubblicità degli atti

In vigore dal 26 nov 1998
1. Le relazioni di cui all', comma 2, con annessi i giudizi individuali e collegiali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-19;390#art-5

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