Art. 1

Finalità e definizioni

In vigore dal 26 nov 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l', comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 9 settembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente regolamento: . Finalità e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "Ministero" il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale; c) per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-19;390#art-1

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Finalità e definizioni (Art. 1 Regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.) — Testo vigente | Portale Normativo