Art. 1
Finalità e definizioni
In vigore dal 26 nov 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l', comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 9 settembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
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Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministero" il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;
c) per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-19;390#art-1