Art. 3
Commissioni giudicatrici
In vigore dal 26 nov 1998
1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma e i ricercatori confermati.
3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 4, con deliberazione del consiglio di facoltà, nella composizione prevista dalla normativa vigente, fra i professori ordinari o associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di ricercatore e professore associato e tra i professori ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di professore ordinario. I predetti docenti devono afferire al settore scientificodisciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:
a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;
b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;
c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.
5. I componenti di cui al comma 4 sono eletti, fra i professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
6. L'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando.
L'elettorato passivo è attribuito, secondo la normativa vigente e con le limitazioni di cui al comma 2, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando. È in ogni caso fatto divieto per i professori ed i ricercatori eletti nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa. Qualora il numero degli eleggibili per ruolo o fascia e per settore scientificodisciplinare sia inferiore a cinque, l'elettorato attivo e passivo è esteso agli appartenenti ai ruoli o fasce di settori affini, indicati dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il Ministero, con la collaborazione delle università, predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi dei professori e dei ricercatori assicurandone la pubblicità per via telematica. A tal fine le università sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero le nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni dal servizio e gli inquadramenti nei settori scientificodisciplinari dei professori e dei ricercatori. Tali elenchi, che individuano anche le situazioni di incompatibilità ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono acquisiti dalle università che bandiscono le procedure valutative le quali fissano la data da cui decorrono i termini di dieci giorni per la presentazione delle opposizioni, da parte degli interessati, al rettore della stessa sede universitaria, il quale decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni, curando la pubblicizzazione degli elenchi definitivi. Le modifiche degli elenchi sono comunicate al Ministero.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con apposito decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI), che assicurino l'accertamento dell'identità dell'avente diritto e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.
10. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all', comma 1, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di cui al presente comma la sostituzione dei componenti designati avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.
11. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, possono concordare le date di svolgimento delle elezioni riguardanti la formazione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative.
12. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
13. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-19;390#art-3