Art. 7

Vigilanza sui presidi medicochirurgici

In vigore dal 12 gen 1999
1. Il Ministero ha facoltà di disporre specifici controlli per verificare la rispondenza dei presidi immessi in commercio alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dal presente regolamento e alle condizioni in base alle quali essi sono stati autorizzati. 2. In particolare, per le finalità indicate al comma 1, il Ministero ha facoltà di disporre l'effettuazione di analisi, ispezioni negli stabilimenti di produzione, prelievi di campioni da officine, depositi e rivendite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-06;392#art-7

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