Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 12 gen 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 26
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-06;392#art-11