Art. 11

Entrata in vigore

In vigore dal 12 gen 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 26
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-06;392#art-11

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