Art. 8
Direttore generale
In vigore dal 10 mar 1998
1. Il direttore generale svolge le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Alle sedute del consiglio di amministrazione può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
2. Il direttore generale provvede, in applicazione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Con-
siglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli
affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della pro-
grammazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 15
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;27#art-8