Art. 4

Presidente

In vigore dal 10 mar 1998
1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127: a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria; b) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile; c) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima; d) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione; f) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale; g) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici.
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