Art. 6
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 10 mar 1998
1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
b) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.
2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;27#art-6