Art. 4

Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili

In vigore dal 10 feb 1998
1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli aeromobili in esercizio sono sottoposti a verifica a cura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto del Ministero dei trasporti in data 3 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1984. 2. La documentazione relativa deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
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Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili (Art. 4 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.) — Testo vigente | Portale Normativo