Art. 3

Attività di abbattimento e contenimento del rumore

In vigore dal 10 feb 1998
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti, predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto. 2. I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani di cui al comma 1 spetta al Ministero dell'ambiente. 4. Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto che vi provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-11;496#art-3

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