Art. 2

Violazione delle procedure antirumore

In vigore dal 10 feb 1998
1. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio. 2. La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto. 3. In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell', comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, l'esercente dell'aeromobile è sottoposto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila fino ad un massimo di lire ventimilioni. 4. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma. 5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attività di controllo effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-11;496#art-2

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