Art. 7

Rilascio della concessione demaniale marittima

In vigore dal 19 apr 1998
1. Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all', l'autorità competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalità di cui agli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula. 2. Copia dell'atto di concessione è trasmessa al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;509#art-7

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