Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 19 apr 1998
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica, in conformità alla vigente disciplina statale e regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto conferimento alle regioni ed agli enti locali, così come previsto dall' della legge n. 59 del 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visco, Ministro delle finanze
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 12
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;509#art-11