Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 31 dic 1999
1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della sua entrata in vigore e delle quali non sia stata ancora disposta la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione o delle quali non sia stata operata alcuna valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime. 2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia già stata operata una valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime, sono conclusi entro centoventi giorni dalla citata entrata in vigore, con il ricorso alla conferenza di servizi. 3. Gli atti di concessione in vigore alla data del 1 gennaio 1990 possono essere prorogati, ferma restando ogni altra condizione della concessione, su istanza del concessionario, qualora risulti che questi non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili, opere o parti sostanziali delle opere previste ovvero qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità. Il periodo di proroga è determinato dall'autorità concedente tenuto conto dell'entità dell'investimento originario e di quello aggiunto. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 1999, N. 472. 5. I parametri tecnici specifici cui il richiedente deve attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sentita la conferenza Stato/regioni, pubblicato contemporaneamente al presente regolamento, senza peraltro costituirne parte integrante. 6. Con successivi decreti, adottati di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedere alla modifica dei parametri di cui al comma 5.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-02;509#art-10

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