Art. 5
Requisiti igienicosanitari
In vigore dal 12 mag 1998
1. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, definisce, con proprio decreto, i requisiti igienicosanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all', che sono accertati e verificati nel corso del sopralluogo previsto all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-19;514#art-5