Art. 2
Sopralluogo
In vigore dal 12 mag 1998
1. L'autorità competente al rilascio della autorizzazione, verificata la completezza della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell', dispone un sopralluogo finalizzato ad accertare l'idoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali.
2. L'autorizzazione è rilasciata a seguito dell'esito favorevole del predetto sopralluogo.
3. Qualora l'esito del sopralluogo di cui al comma 1 sia sfavorevole, l'autorità competente comunica al richiedente le carenze riscontrate e fissa un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per eliminarle. Scaduto tale termine, ove il successivo sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza è respinta.
4. Nel caso in cui l'istante adempia alle prescrizioni impartite prima del termine fissato ne dà comunicazione all'autorità competente la quale, entro sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dispone un sopralluogo di verifica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-19;514#art-2