Art. 1
Produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari
In vigore dal 12 mag 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 44;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Visto il decreto del Ministro della sanità 25 giugno 1993, n. 459;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
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Produzione, commercializzazione
e deposito degli additivi alimentari
1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari è rilasciata dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti o dalle autorità dalle stesse delegate.
2. Il 1egale rappresentante dell'impresa interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 presenta istanza contenente:
a) certificazione comprovante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;
b) numero del codice fiscale;
c) elenco degli additivi alimentari oggetto dell'istanza;
d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d'uso;
e) relazione sulle caratteristiche tecnicocostruttive, strutturali ed igienicosanitarie dello stabilimento;
f) descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, per gli additivi alimentari oggetto dell'istanza, limitatamente alla produzione;
g) copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue nonché alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla produzione;
h) nominativo del responsabile dello stabilimento;
i) dichiarazione, sotto propria responsabilità, di possedere il requisito prescritto dal comma 4.
3. La documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere a) e g), può essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia della domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle stesse.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi alimentari il richiedente deve disporre di un laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi.
5. L'impresa che ha già ottenuto il rilascio dell'autorizzazione per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che intende estendere l'autorizzazione ad altri additivi, presenta istanza all'autorità competente individuata nel comma 1.
6. L'istanza di cui al comma 5 deve contenere unicamente una dichiarazione con cui il richiedente afferma di aver predisposto le attrezzature prescritte dalla normativa vigente per la produzione e l'analisi degli additivi che si intendono produrre, commercializzare o depositare.
7. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'autorità competente effettua il sopralluogo previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-19;514#art-1