Art. 8

Abrogazione di norme

In vigore dal 1 ott 1997
1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, . Al comma 14 dello stesso , sono soppresse le parole da: "in base al reddito" fino a: "è fissata" e da: "quella massima" fino alla fine del comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con siglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Berlinguer, Ministro del l'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-25;306#art-8

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