Art. 4
Contributi universitari per le scuole di specializzazione
In vigore dal 1 ott 1997
1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.
2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-25;306#art-4