Art. 6

Norme per le università non statali

In vigore dal 1 ott 1997
1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati. 2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti di cui al com- ma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio. 3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-25;306#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo