Art. 5
In vigore dal 29 lug 1997
1. L'Ente poste, entro il ventesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell', trasmette alle ragionerie provinciali dello Stato il mandato collettivo di cui all' con annotazione dell'importo effettivamente pagato, corredato delle singole ricevute di pagamento quietanzate, con relativo elenco, e, per i pagamenti effettuati con accreditamento su conto corrente postale, distinti elenchi con gli stessi dati contenuti per ogni assistito nel supporto magnetico di cui all', comma 1, perché siano accertate la legittimità e la regolarità dei pagamenti. L'Ente poste restituisce nel contempo alle prefetture le ricevute predisposte, relative ai ratei non riscossi, per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'.
2. Le ragionerie provinciali dello Stato, effettuati i riscontri di competenza, inoltrano al Ministero dell'interno apposita attestazione riguardante le somme effettivamente pagate, per l'emissione del mandato relativo al rimborso.
3. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'interno e l'Ente poste continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 854 del 1973, fino a quando sarà operativa la convenzione prevista dall', comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71. Da tale momento di efficacia della menzionata convenzione debbono considerarsi sostituite le disposizioni della citata legge n. 854 del 1973 incompatibili con le previsioni della convenzione medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1997
Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;216#art-5