Art. 3

In vigore dal 29 lug 1997
1. I beneficiari delle provvidenze indicate nell', comma 1, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sulle ricevute di pagamento data e timbro dell'agenzia e la propria firma. 2. Il tutore o il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione sottoscrivono, all'atto della quietanza, apposita dichiarazione di esistenza in vita del titolare del beneficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;216#art-3

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