Art. 2
In vigore dal 29 lug 1997
1. Il Ministero dell'interno, quindici giorni prima della data di erogazione delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, invia all'Ente poste italiane, denominato di seguito nel testo del regolamento Ente poste, un supporto magnetico elaborato dal proprio sistema informatico, contenente gli elenchi dei beneficiari distinti per prefetture e per agenzie postali incaricate dei pagamenti, con l'indicazione del numero d'ordine, delle generalità degli aventi diritto ed eventualmente del tutore o del rappresentante legale o della persona delegata a riscuotere, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero dell'eventuale conto corrente postale, del decreto prefettizio di riconoscimento del diritto alla provvidenza.
2. Le singole prefetture emettono un mandato di pagamento collettivo, riferito agli elenchi nominativi di rispettiva competenza contenuti nel supporto magnetico di cui al comma 1, per l'importo complessivo dei pagamenti indicati nel supporto stesso. Il mandato collettivo di pagamento è firmato dal prefetto e dal direttore di ragioneria della prefettura. Le relative firme e quelle dei loro sostituti sia sui mandati che sugli elenchi, nonché il timbro della prefettura sono impressi a stampa da parte del centro elettronico del Ministero dell'interno. I facsimile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato. L'Ente poste, in base agli elenchi contenuti nel supporto magnetico, predispone, per ogni assistito, esclusi i casi in cui sia stato richiesto l'accreditamento sul conto corrente postale, la ricevuta di pagamento, contenente tutti i dati riportati negli elenchi stessi.
3. Il pagamento delle provvidenze economiche viene effettuato, a regime, alla scadenza del giorno 28 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro dell'interno, previ accordi con l'Ente poste, presso l'agenzia postale più vicina alla residenza del beneficiario, fatta salva per quest'ultimo la facoltà di indicarne una diversa, ubicata nella stessa provincia. Il primo pagamento delle provvidenze può essere effettuato anche alla scadenza del giorno 28 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre di ciascun anno.
4. Ogni rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.
5. Le agenzie postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente filiale dell'Ente poste, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;216#art-2