Art. 5
Norme tecniche
In vigore dal 24 set 1997
1. Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione sono emanate norme tecniche particolari in attuazione del presente regolamento, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1997
Atti di governo, registro n. 109, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-04-16;293#art-5