Art. 5

Norme tecniche

In vigore dal 24 set 1997
1. Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione sono emanate norme tecniche particolari in attuazione del presente regolamento, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1997 Atti di governo, registro n. 109, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-04-16;293#art-5

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