Art. 3

Disciplina applicabile

In vigore dal 24 set 1997
1. Alle unità veloci in servizio su rotte nazionali oltre la navigazione nazionale costiera si applica la disciplina del codice HSC. 2. Alle unità veloci in viaggi definiti entro 20 miglia dalla costa o minori si applica la disciplina del codice HSC, ad esclusione delle parti relative alle condizioni operative ed alle radiocomunicazioni. 3. L'Amministrazione può consentire l'applicazione della normativa prevista per le unità veloci di categoria A anche per le unità veloci che intendano trasportare più di 450 passeggeri in viaggi entro 20 miglia dalla costa, in considerazione delle condizioni favorevoli del viaggio ed acquisito il parere favorevole dell'ente tecnico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-04-16;293#art-3

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