Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 set 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74 / 78), firmata a Londra il 1 novembre 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 438; Visto il nuovo capitolo X della convenzione SOLAS, "Misure di sicurezza per unità veloci HSC", adottato con risoluzione della conferenza SOLAS del 23 maggio 1994, che ha reso obbligatoria la risoluzione IMO MSC 36 "Codice internazionale di sicurezza per le unità veloci HSC", adottata il 20 maggio 1994; Considerata la necessità di integrare le previsioni del regolamento di sicurezza attraverso l'estensione della disciplina elaborata a livello internazionale anche alle unità veloci di nuova costruzione in navigazione nazionale o minore; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nell riunione del 10 aprile 1997; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende: a) per "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione, comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) per "convenzione SOLAS" la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1 novembre 1974, e resa esecutiva con legge 4 giugno 1982, n. 438, come emendata; c) per "codice HSC" il "codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (High - Speed Craft)" adottato in sede IMO con risoluzione MSC 36 del 20 maggio 1994, e reso obbligatorio dal capitolo X della convenzione SOLAS, come emendato; d) per unità veloce" un'unità rientrante nell'ambito di applicazione del codice HSC, capace di sviluppare una velocità massima, in metri al secondo (M/s), uguale o superiore a 3,7 DELTA elevato a 0,1667, dove DELTA = volume di carena corrispondente al galleggiamento di progetto, espresso in metri cubi, come previsto dal capitolo X, regola 1, punto 2 della convenzione SOLAS, come emendato; e) per "unità nuova" un'unità veloce la cui chiglia venga impostata, o che si trovi in un equivalente stato di avanzamento di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto; f) per "ente tecnico" l'ente definito dall', comma 1, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-04-16;293#art-1

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