Art. 1
In vigore dal 23 mag 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, in particolare gli ;
Visto l', comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di emanare norme di esecuzione della disposizione relativa alla concessione di una indennità "una tantum" per il reinsediamento dei profughi italiani nei Paesi di provenienza;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1997;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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1. I cittadini italiani profughi da Paesi per i quali è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio a norma della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ed in possesso della qualifica di profugo rilasciata dalla prefettura competente, che intendano ristabilirsi nel Paese di provenienza entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di necessità al rimpatrio, come previsto dall', comma 2, della legge 20 luglio 1995, n. 295, debbono presentare la domanda per ottenere l'indennità "una tantum" prevista dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, entro centoventi giorni dalla suddetta data.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la cessazione dello stato di necessità al rimpatrio è dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, anche sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
3. I soggetti di cui al comma 1 che si siano ristabiliti nel Paese di provenienza a loro cure e spese entro il termine di legge possono presentare la domanda dell'indennizzo fino a centoventi giorni successivi alla data del rientro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;119#art-1