Art. 3
In vigore dal 23 mag 1997
1. Il Ministero degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verificata la completezza e la regolarità della stessa e della relativa documentazione, accertati lo stato di bisogno in Italia del richiedente, per il tramite della prefettura territorialmente competente, nonché la possibilità del riacquisto della residenza "in loco", accoglie la domanda e provvede al pagamento del biglietto di viaggio, ove il ristabilimento non abbia avuto ancora luogo.
2. L'erogazione dell'indennità è subordinata alla condizione della certificazione da parte dell'interessato della fissazione della residenza nello Stato di provenienza.
3. L'interessato è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo dell'indennizzo ricevuto, ove chieda volontariamente la cancellazione dall'AIRE e il trasferimento della residenza in Italia prima che sia trascorso un anno dal suo rientro nello Stato estero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Napolitano, Ministro dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Atti di Governo, regitro n. 107, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;119#art-3