Art. 2

In vigore dal 23 mag 1997
1. La domanda, in carta semplice, è presentata nell'ipotesi di cui all', comma 1, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale emigrazione e affari sociali - Ufficio II - Reparto profughi, e nell'ipotesi di cui all', comma 2, alla rappresentanza consolare competente personalmente o a mezzo lettera raccomandata. Ai fini del termine fa fede la data di presentazione agli uffici competenti o la data di spedizione della raccomandata. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) generalità del richiedente e dei familiari a carico; b) Paese e luogo di provenienza, nonché comune di residenza in Italia; c) indicazione del decreto di riconoscimento della qualifica di profugo; d) località in cui il richiedente intende ristabilirsi e, ove questa sia diversa dalla località in cui l'interessato aveva avuto residenza, le ragioni del cambiamento; e) l'attività lavorativa alla quale il richiedente intende dedicarsi o i mezzi necessari al sostentamento suo e della sua famiglia; f) lo stato di bisogno. 3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente alle qualità, fatti e stati di cui alle lettere a) e b) del comma 2; b) copia del provvedimento di riconoscimento della qualità di profugo; c) certificato di residenza all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;119#art-2

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Art. 2 Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295, sull'indennita' di ristabilimento per i profughi. — Testo vigente | Portale Normativo