Art. 2
In vigore dal 23 mag 1997
1. La domanda, in carta semplice, è presentata nell'ipotesi di cui all', comma 1, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale emigrazione e affari sociali - Ufficio II - Reparto profughi, e nell'ipotesi di cui all', comma 2, alla rappresentanza consolare competente personalmente o a mezzo lettera raccomandata. Ai fini del termine fa fede la data di presentazione agli uffici competenti o la data di spedizione della raccomandata.
2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del richiedente e dei familiari a carico;
b) Paese e luogo di provenienza, nonché comune di residenza in Italia;
c) indicazione del decreto di riconoscimento della qualifica di profugo;
d) località in cui il richiedente intende ristabilirsi e, ove questa sia diversa dalla località in cui l'interessato aveva avuto residenza, le ragioni del cambiamento;
e) l'attività lavorativa alla quale il richiedente intende dedicarsi o i mezzi necessari al sostentamento suo e della sua famiglia;
f) lo stato di bisogno.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente alle qualità, fatti e stati di cui alle lettere a) e b) del comma 2;
b) copia del provvedimento di riconoscimento della qualità di profugo;
c) certificato di residenza all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;119#art-2