Art. 4
Iscrizione nel registro
In vigore dal 4 mar 1997
1. All'esame delle domande delle società per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.
2. Su proposta della commissione è emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della società nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 11
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-21;23#art-4