Art. 3

Presentazione della domanda

In vigore dal 4 mar 1997
1. La domanda di cui all' è presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile. 2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione. 3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-21;23#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo