Art. 3
Presentazione della domanda
In vigore dal 4 mar 1997
1. La domanda di cui all' è presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.
2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.
3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-21;23#art-3