Art. 2
Contenuto della domanda di iscrizione
In vigore dal 4 mar 1997
1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo il legale rappresentante della società deve dichiarare:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
c) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita degli amministratori;
d) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale degli amministratori;
e) il numero di codice fiscale degli amministratori;
f) l'assenza in capo agli amministratori di:
1) provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2) misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
3) condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;
g) l'iscrizione della maggioranza degli amministratori nel registro dei revisori contabili, con gli estremi della iscrizione di ognuno;
h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti;
i) la iscrizione delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nel registro dei revisori contabili e gli estremi della iscrizione di ognuno;
l) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V, del libro V del codice civile, la composizione per quote del capitale sociale, nonché il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei soci costituenti la maggioranza numerica e per quote e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili;
m) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile la composizione dell'assemblea ordinaria nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei soci che detengono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili.
2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.
3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-21;23#art-2