Art. 2

Contenuto della domanda di iscrizione

In vigore dal 4 mar 1997
1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo il legale rappresentante della società deve dichiarare: a) la denominazione o la ragione sociale; b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia; c) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita degli amministratori; d) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale degli amministratori; e) il numero di codice fiscale degli amministratori; f) l'assenza in capo agli amministratori di: 1) provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni; 3) condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo; g) l'iscrizione della maggioranza degli amministratori nel registro dei revisori contabili, con gli estremi della iscrizione di ognuno; h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti; i) la iscrizione delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nel registro dei revisori contabili e gli estremi della iscrizione di ognuno; l) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V, del libro V del codice civile, la composizione per quote del capitale sociale, nonché il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei soci costituenti la maggioranza numerica e per quote e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili; m) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile la composizione dell'assemblea ordinaria nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei soci che detengono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili. 2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni. 3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-21;23#art-2

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