Art. 7
Norma finale
In vigore dal 21 feb 1997
1. I riferimenti alle disposizioni abrogate nei precedenti articoli, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 4
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-09;695#art-7