Art. 4
Formalità contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni in regime di contabilità semplificata.
In vigore dal 21 feb 1997
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all', comma 2, del presente regolamento, possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-09;695#art-4