Art. 2

Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia

In vigore dal 21 feb 1997
Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia 1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni attive non soggette ad imposta sul valore aggiunto, possono essere annotate, anche ai fini delle imposte sui redditi, nel suddetto bollettario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-09;695#art-2

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Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia (Art. 2 Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture) — Testo vigente | Portale Normativo