Capo III
Art. 6
Svolgimento dei corsi
In vigore dal 25 dic 1996
1. I programmi di insegnamento, la durata e le modalità di esecuzione dei corsi di cui all', sono stabiliti d'intesa con la direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e con il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dal rettore della scuola centrale tributaria.
2. Ai componenti di commissione tributaria non si applica la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526.
3. La partecipazione ai corsi costituisce giustificato motivo di assenza dalle sedute delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992.
4. La scuola centrale tributaria, tramite la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, comunica alla segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali il programma annuale dei corsi di aggiornamento di cui all'.
5. Il presidente della commissione tributaria comunica alla scuola per ciascun corso i nominativi dei giudici tributari interessati alla frequenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;619#art-6