Capo II

Art. 4

Comunicazioni al consiglio di presidenza della giustizia tributaria

In vigore dal 25 dic 1996
Comunicazioni al consiglio di presidenza della giustizia tributaria 1. Le rilevazioni di cui al presente titolo sono trasmesse tramite il centro informativo di cui all', comma 1, al consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la predisposizione degli elementi posti a base della relazione che il Ministro delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;619#art-4

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