Capo II
Art. 2
Acquisizione ed utilizzo dei dati
In vigore dal 25 dic 1996
1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, tramite l'utilizzo delle procedure automatizzate di cui all', comma 2, lettera b), forniscono dati al sistema informativo del Ministero delle finanze. I dati presenti negli archivi sono anche utilizzati dal centro informativo di cui all', comma 1, per la realizzazione di statistiche di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.
2. Le decisioni emanate dalle commissioni tributarie provinciali e regionali e dalla commissione tributaria centrale sono classificate per dispositivi di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità e di estinzione. Ulteriore specificazione è fatta sui motivi dell'accoglimento e sulle disposizioni legislative a base della pretesa tributaria.
3. Il centro informativo di cui all', comma 1, fornisce annualmente alla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati relativi alle predette rilevazioni statistiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;619#art-2