Art. 3

Prospetti dei datori di lavoro

In vigore dal 2 gen 1997
1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole: "I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad inviare". 2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole da: "Le amministrazioni dello Stato" fino a: "soggetti a vigilanza governativa" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici". 3. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è sostituito dal seguente: " 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, può disporre una diversa periodicità dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.". 4. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;634#art-3

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