Art. 2

Compensazioni territoriali

In vigore dal 2 gen 1997
1. I commi 3 e 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti: " 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.". 2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all' della legge 2 aprile 1968, n. 482.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;634#art-2

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