Art. 1
Esoneri parziali
In vigore dal 2 gen 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Ritenuta la necessità di modificare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Esoneri parziali
1. I commi 3 e 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:
" 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;634#art-1