Art. 1

Esoneri parziali

In vigore dal 2 gen 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Ritenuta la necessità di modificare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: . Esoneri parziali 1. I commi 3 e 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti: " 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.". Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;634#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo