Titolo II

Art. 10

Parcheggi

In vigore dal 12 ott 1996
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. 3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-10

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