Titolo II

Art. 9

Arredo urbano

In vigore dal 12 ott 1996
1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all' del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili. 3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote. 4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-9

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