Titolo III

Art. 15

Unità ambientali e loro componenti

In vigore dal 12 ott 1996
1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503#art-15

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