Art. 3

In vigore dal 31 ago 1996
1. Qualora la Commissione CEE non riconosca il diritto alla trattenuta, ravvisando la sussistenza di significative violazioni delle norme del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento, la direzione compartimentale di cui all' del presente regolamento provvede a restituire l'importo trattenuto, al fine della contabilizzazione nell'ambito del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - sezione garanzia. 2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene a carico dello stanziamento del capitolo 5527 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;447#art-3

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