Art. 1
In vigore dal 31 ago 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CEE) n. 595/91, del Consiglio del 4 marzo 1991, con il quale sono state emanate disposizioni relative alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;
Visti, in particolare, l'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 595/91 con il quale è stata data facoltà a ciascun Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati a titolo di spese gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - sezione garanzia, perché risultanti indebitamente erogati, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo, nonché l'art. 13 in base al quale le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche ai casi in cui siano stati recuperati importi da accreditare al FEOGA - sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni;
Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà riconosciuta dal richiamato regolamento (CEE) n. 595/91 e di adottare le occorrenti misure attuative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. La direzione compartimentale per le contabilità centralizzate del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, quale organismo pagatore delle spese nell'ambito del finanziamento FEOGA - sezione garanzia, trattiene il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dagli operatori a titolo di restituzioni all'esportazione applicabili nel quadro della politica agricola comune.
2. Il 20 per cento delle somme di cui al comma 1, recuperate dalla direzione compartimentale per le contabilità centralizzate, affluisce all'entrata del bilancio statale, con imputazione al capo X, capitolo 3384.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;447#art-1