Art. 2

In vigore dal 31 ago 1996
1. La trattenuta di cui all' è effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale. 2. La trattenuta può essere effettuata allorchè l'irregolarità abbia formato oggetto di apposita comunicazione alla Commissione CEE, ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;447#art-2

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Art. 2 Regolamento concernente le modalita' per il trattenimento delle somme di cui all'art. 7, comma 1, ed all'art. 13 del regolamento CEE n. 595 del 1991, del Consiglio del 4 marzo 1991. — Testo vigente | Portale Normativo