Art. 2
In vigore dal 31 ago 1996
1. La trattenuta di cui all' è effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale.
2. La trattenuta può essere effettuata allorchè l'irregolarità abbia formato oggetto di apposita comunicazione alla Commissione CEE, ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;447#art-2