Titolo II

Art. 7

Cabine di regia regionali

In vigore dal 17 mar 1996
1. Al fine di assicurare l'interazione con le cabine di regia regionali, la Cabina di regia nazionale fissa incontri periodici, e comunque ogni volta che ne sia ravvisata la necessità, con i rappresentanti di tutte o di singole cabine di regia regionali. Per il monitoraggio e l'elaborazione dei complessivi dati finanziari e dei dati sull'andamento degli investimenti, la Cabina di regia si avvale dei dati elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, in attuazione degli accordi Stato-regioni relativi alle operazioni di monitoraggio. 2. La Cabina di regia nazionale individua le problematiche di rilievo e di interesse generale prospettando ipotesi di soluzione che le cabine di regia regionali valutano e portano a conoscenza delle amministrazioni e degli enti interessati all'attuazione degli interventi sul territorio regionale. La Cabina di regia nazionale esamina le questioni segnalate come rilevanti dalle singole cabine di regia regionali promuovendo soluzioni e formulando indicazioni operative. 3. La Cabina di regia nazionale fornisce, a richiesta, alle cabine di regia regionali paradigmi operativi in ordine all'elaborazione di programmi, di procedure e prontuari concernenti lo svolgimento delle attività delle cabine di regia regionali. La Cabina di regia nazionale, nel suggerire i paradigmi operativi, indica, in quanto compatibili, i criteri seguiti per le attività proprie ovvero criteri omogenei a quelli adottati in fattispecie similari da altre cabine di regia regionali. 4. La Cabina di regia nazionale per il referto al Ministro del bilancio e della programmazione economica sui dati sull'andamento degli interventi raccoglie, tramite le cabine di regia regionali, le informazioni necessarie e i dati dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica ai sensi dell', comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A tal fine predispone sulla base di criteri di omogeneità e sinteticità, questionari, schemi di tabelle e richiede eventuali tabulati indicando altresì i termini entro i quali le informazioni devono pervenire. 5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei territori regionali in cui non sia costituita o comunque non sia operativa la rispettiva cabina di regia regionale, in via transitoria e comunque fino alla operatività della cabina di regia regionale, al fine di superare ogni impedimento e ostacolo alla attività della Cabina di regia nazionale, il presidente si rivolge direttamente al presidente della regione interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;102#art-7

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