Titolo II

Art. 10

Amministrazioni ed organismi statali

In vigore dal 17 mar 1996
1. La Cabina di regia nazionale intrattiene rapporti con tutte le amministrazioni ed organismi statali comunque interessati all'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali, dei programmi comunitari e degli interventi nelle aree depresse, in modo da assicurare circolarità, celerità e immediatezza dei flussi informativi e massima trasparenza e pubblicità delle informazioni, a meno che particolari esigenze non richiedano l'adozione di specifiche misure di riservatezza. Ogni trasmissione di informazioni sia da parte della Cabina di regia nazionale che da parte di amministrazioni e organismi statali deve essere sottoscritta rispettivamente dal presidente e dal dirigente responsabile più alto in grado della struttura amministrativa e deve contenere l'indicazione della fonte dei dati e degli elementi conoscitivi trasmessi. 2. Le determinazioni adottate dalla Cabina di regia nazionale in ordine ad eventuali iniziative legislative, amministrative ed operative devono essere immediatamente comunicate al Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle singole amministrazioni direttamente interessate competenti per settore, nonché al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento. 3. Le amministrazioni e gli organismi statali di cui al comma 1, oltre a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili alla attività della Cabina di regia nazionale segnalano alla stessa tempestivamente le iniziative di maggiore rilevanza assunte con la Commissione dell'Unione europea e con le altre istituzioni comunitarie e il loro seguito ed esito, nonché le problematiche comunque rilevanti ai fini del coordinamento, svolgono altresì ogni necessaria attività in collaborazione con la Cabina stessa per una efficace utilizzazione delle risorse comunitarie. Ai fini della relazione del Governo al Parlamento di cui all' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le amministrazioni per i propri settori di competenza forniscono alla Cabina di regia nazionale ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate. 4. Per i rapporti tra la Cabina di regia nazionale, i servizi e i nuclei del Ministero del bilancio e della programmazione economica individuati dagli del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, ed il comitato tecnico cui competono attribuzioni di istruttoria tecnica per il CIPE previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel quadro della disciplina organizzativa delle predette strutture e delle linee di indirizzo del Ministro del bilancio e della programmazione economica dettate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;102#art-10

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